Reclami e ricorsi

La Compagnia riceve e gestisce i reclami di propria pertinenza, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della stessa, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento.

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:

Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami

Via Ennio Doris 20079 Basiglio - Milano 3

Fax +39 02 9049 2649

e-mail: ufficioreclami@mediolanum.it

PEC: ufficioreclami@pec.mediolanum.it


I reclami attinenti al comportamento di Banca Mediolanum S.p.A. in qualità di intermediario che promuove e distribuisce le prodotti della Compagnia, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori della stessa Banca, devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Banca Mediolanum S.p.A. – Ufficio Reclami, Via Ennio Doris - 20079 Basiglio – MI (i recapiti completi sono disponibili alla sezione “Informazioni al cliente – Reclami, Ricorsi (ABF/ACF/AAS) e Conciliazione” all’interno del sito bancamediolanum.it). La Banca è tenuta a dare riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Resta inteso che i reclami indirizzati alla Compagnia, ma aventi ad oggetto il comportamento di Banca Mediolanum S.p.A., nonché i reclami indirizzati alla Banca, ma aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, saranno prontamente e rispettivamente inoltrati dalla Compagnia alla Banca o viceversa, dandone contestuale notizia al reclamante. La Compagnia o la Banca provvederanno a rispondere per quanto di propria competenza nei termini sopra indicati. Si precisa che, in tale caso, i termini di riscontro decorreranno dalla data di ricezione del reclamo presso la Società ritenuta competente ai sensi della normativa vigente.

In ogni caso, qualora il cliente non si ritenesse soddisfatto dall'esito del riscontro ricevuto, o nel caso in cui il riscontro non fosse stato reso nei termini sopra indicati, potrà:

1) indirizzare ulteriori richieste alla Compagnia o all’Intermediario ovvero


2) rivolgersi alle competenti Autorità di Vigilanza nel rispetto delle indicazioni di seguito illustrate, corredando l’esposto con i documenti relativi al reclamo.

   2.1) Reclami aventi ad oggetto tutti i prodotti assicurativi protezione ramo danni per le questioni attinenti al rapporto contrattuale, alla trasparenza informativa, alla gestione dei sinistri nonché al comportamento dell’Intermediario che promuove e distribuisce tali prodotti, l'Autorità di Vigilanza competente è l’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore.

Gli esposti da inviare all'IVASS devono essere trasmessi utilizzando uno dei seguenti canali:

  • via posta ordinaria, all'indirizzo: Via del Quirinale, 21, 00187 Roma;
  • via posta elettronica certificata, all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it;
  • via fax, al numero: +39 06 42133206.

Ulteriori informazioni nonché il modello da utilizzare per il reclamo sono disponibili al seguente indirizzo https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

   2.2) Reclami aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali, qualora l'interessato non si ritenesse soddisfatto del riscontro ricevuto ovvero in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di 1 mese, potrà rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali mediante:

  • raccomandata A/R all’indirizzo Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
  • messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.

Il termine sopra indicato può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In tal caso il Titolare dovrà comunque informare l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Maggiori dettagli in merito all'effettuazione del reclamo nonché il modello da utilizzare per il reclamo sono disponibili al seguente link https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo.


3) presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo (“AAS”), Organismo indipendente e imparziale, atto a dirimere le controversie derivanti da contratti di assicurazione, istituito dal Decreto Interministeriale n. 215 del 6 novembre 2024, ove le stesse rientrino fra le controversie rimesse alla cognizione dello stesso ex art. 3 del sopra citato Decreto.

Il ricorso all’AAS, laddove percorribile, si configura quale condizione di procedibilità per l’instaurazione di una eventuale futura azione dinanzi all’Autorità Giudiziaria, in alternativa ad altri strumenti di risoluzione delle controversie, previsti dalla normativa vigente.

Per presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo è disponibile il sito arbitroassicurativo.org dove, inoltre, è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

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Si ricorda che per le casistiche sopra esposte, è fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Resta inteso che prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, in presenza di disaccordo tra il Cliente e la Società, in una controversia in materia di contratti assicurativi, ciascuna parte dovrà esperire, in alternativa all’AAS, il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D.lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

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