Differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi assicurativi

Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018

Si informa che l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha provveduto ad emanare un nuovo Provvedimento1 che prevede ulteriori misure2 a favore delle popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria colpite dagli eventi sismici accaduti a far data dal 24 agosto 2016.

Alla luce del sopra citato Provvedimento, viene riconosciuta ai Contraenti/Aderenti delle polizze danni e polizze vita a premio annuo – anche se frazionato – residenti nei Comuni colpiti dal sisma, la possibilità di sospendere il pagamento dei premi fino al 31 maggio 2018, pur mantenendo attiva la copertura assicurativa.

La proroga si applica limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 nonché nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda e che forniscano prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione agli enti competenti della dichiarazione di inagibilità, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che le somme versate alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172 non danno diritto a rimborso o restituzione.

Al termine del periodo di sospensione il Contraente/Aderente dovrà corrispondere alla Compagnia i premi sospesi entro 36 mesi, salvo diversi accordi con le Compagnia stessa.

Come già previsto del precedente Provvedimento IVASS n. 56/2017, in caso di sinistro, la Compagnia garantirà il pagamento dell’importo previsto dal contratto anche in assenza del percepimento del premio, fatto salvo il conguaglio con il premio in sede di liquidazione del sinistro.

Segnaliamo che la sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale originariamente convenuta e, pertanto, qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, oppure qualora sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l’efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.

1Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 09-04-2018.

2 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 2-bis, commi 24 e 25, introdotto dalla Legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172

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