Polizza Incendio e Scoppio

La polizza Incendio e Scoppio protegge l'abitazione, anche se di proprietà di terzi e sino a concorrenza delle somme assicurate, dai danni materiali e diretti, causati dai seguenti eventi: incendio; fulmine; esplosione; scoppio; caduta aeromobili; fumo; bang sonico; urto di veicoli stradali; fenomeno elettrico; demolizione e sgombero; fenomeni atmosferici; sovraccarico di neve; scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio; atti di terrorismo; ricorso terzi.

In caso di sinistro, il beneficiario della prestazione è il mutuatario stesso, ovvero l'intestatario (o gli intestatari) del contratto di mutuo.

A cosa serve

La polizza offre copertura assicurativa dai danni causati dai seguenti eventi:

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Fulmine: fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
Esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Caduta aeromobili: loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.
Fumo: fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Bang sonico: onda sonica determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
Urto di veicoli stradali: urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via, cagionato agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
Fenomeno elettrico: fenomeno elettrico manifestatosi a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici cagonati da qualsiasi motivo.
Demolizione e sgombero: spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residuati del sinistro.
Fenomeni atmosferici:
1) grandine, vento e cose da esso trascinate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, breccia o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
Sovraccarico di neve: crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.
Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio:
1) danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aereomobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio;
2) altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.
Atti di terrorismo: un atto che comprende, ma che non sia limitato all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o da un gruppo di persone, sia che agiscano singolarmente o per conto o con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa.
Ricorso Terzi: lla Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dal pagamento delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di Terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali, nonché limitazioni ed esclusioni della Copertura Assicurativa. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

Cosa serve

Il premio, unico e anticipato per tutta la durata del mutuo, varia in funzione del valore di ricostruzione a nuovo dell’abitazione (somma assicurata) e della durata del mutuo in anni, moltiplicati per il tasso previsto e indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Cosa è richiesto

In caso di sinistro è richiesto l'utilizzo del Modulo “Denuncia sinistro”, disponibile in originale presso i Family Banker di Banca Mediolanum.

Verrà comunicato in seguito il nome del tutor sinistri dedicato che si occuperà della gestione della pratica e seguirà passo dopo passo la sua evoluzione.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il "Ufficio Sinistri Rami Elementari" di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. al numero verde 800.900.510 (lunedì - giovedì dalle 9.30/12.30 - 14.00/16.30; venerdì dalle 9.30/12.30 - dall'estero 02.9045.1520).

Cosa fare in caso di

SET INFORMATIVO

ALTRI DOCUMENTI

Messaggio pubblicitario. Polizza Collettiva di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., riservata ai titolari di mutuo erogato da Banca Mediolanum S.p.A.. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile anche presso gli uffici dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Banca Mediolanum. La polizza prevede l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali, nonché limitazioni ed esclusioni alla Copertura Assicurativa. Per aspetti di maggior dettaglio leggi le Condizioni di Assicurazione.