Differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi assicurativi

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha emanato un nuovo Provvedimento che prevede un ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel periodo 2016-2017, come già previsto dai precedenti provvedimenti allegati.

Alla luce del sopra citato Provvedimento, è stata ulteriormente prorogata la sospensione del pagamento dei premi fino alla data del 31 dicembre 2020, pur mantenendo attiva la copertura assicurativa, per i Contraenti/Aderenti delle polizze danni e polizze vita a premio annuo – anche se frazionato – residenti nei Comuni colpiti dal sisma, di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito dalla legge 229/2016, nonché sospeso dal 21 agosto 2017 al 31 dicembre 2020 l’obbligo del pagamento del premio annuo – anche se frazionato – per i residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

In entrambi i casi i residenti che vogliano avvalersi di tale facoltà devono aver dichiarato l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ubicati nei comuni colpiti dal sisma, fornendo prova alle compagnie dell’avvenuta trasmissione agli enti competenti della dovuta dichiarazione di inagibilità, ai sensi della normativa vigente.
La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il suddetto periodo di sospensione ed il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti.
Al termine dei periodi di sospensione sopra indicati, il Contraente/Aderente dovrà corrispondere alla Compagnia l’importo complessivo dei premi sospesi, entro 36 mesi fatti salvi diversi accordi con la Compagnia stessa. Si precisa che le somme versate alla data di entrata in vigore della Legge 21 settembre 2018, n.108 non danno diritto a rimborso o restituzione.

Come già previsto dal precedente Provvedimento IVASS n. 56/2017, in caso di sinistro, la Compagnia garantirà il pagamento dell’importo contrattualmente pattuito anche in assenza del percepimento dei premi, la cui quota parte sarà trattenuta dall’importo liquidato.

La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale originariamente convenuta e, pertanto, qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, oppure qualora sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l’efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.

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